Questo è il futuro dei passaporti italiani. Quelli in vigore continuano ad esserlo. Quindi partire per il Canada senza timori.È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno il decreto del 23 giugno 2009 sulle "Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico".
Questi i punti di maggior rilievo.
La domanda di rilascio del passaporto è presentata:
in Italia, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora, o, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune;
all'estero, alle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Insieme con la domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la cittadinanza italiana e la residenza anagrafica; la statura e il colore degli occhi; lo stato civile in relazione al matrimonio; lo stato di famiglia; l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, di multe o ammende non pagate relative a procedimenti penali; l'eventuale esistenza di misure di sicurezza detentiva o di prevenzione; l'eventuale esistenza di obblighi alimentari.
Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, una volta verificata l'identità dell'interessato, acquisiscono l'impronta del dito indice di ciascuna mano dell'interessato, mediante scansione elettronica.
I minori di 12 anni sono esentati dalla deposizione delle impronte.
Il chip contenuto nel passaporto è conforme alla normativa europea e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea 409 del 28 febbraio 2005 e dalla Decisione 2909 del 28 giugno 2006. Il chip contiene l'immagine del volto e le impronte digitali ed è capace di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati.

